Guida pratica e chiara per gestire i premi sportivi senza incorrere in errori

Con l’entrata in vigore della normativa sul lavoro sportivo si è tanto discusso sul trattamento fiscale dei premi sportivi e la stessa norma è stata, più volte, oggetto di agevolazioni e successivi cambiamenti di rotta.

Cosa devi sapere per un corretto trattamento fiscale

La norma di riferimento è l’art. 36, comma 6-quater, del D.lgs. 36/2021 la quale qualifica i premi erogati ad atleti e tecnici operanti nell’area del dilettantismo come premi il cui trattamento fiscale rientra nelle disposizioni di cui all’art. 30, comma 2, del DPR 600/1973.

Detta norma prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte del 20% a titolo di imposta definitiva applicata sull’intero importo del premio.

Nel 2024 con l’emanazione del cosiddetto decreto Milleproroghe è stata introdotta una deroga al regime ordinario, deroga con carattere temporaneo, che prevedeva:

  • l’esenzione dalla ritenuta del 20% per i premi erogati dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024 per le erogazioni premiali di importo complessivo non superiore a 300 euro;
  • Detta agevolazione era riferita alle somme complessivamente corrisposte dall’ente sportivo allo stesso atleta.

Nell’anno 2025, il legislatore, con il D.lgs. 33/2025, aveva espresso la volontà di rendere strutturale l’esenzione dei 300 euro, riferendosi alle somme corrisposte a decorrere dal 29 febbraio 2024 ma con applicazione dal primo gennaio 2026, di fatto generando incertezze sull’applicazione dell’esenzione nel 2025. A derimere la questione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate mediante una risposta ad un interpello (n. 265 del 17 ottobre 2025). L’agenzia con detta risposta, considerata l’applicazione differita della norma al 2026, ha chiarito che

  • l’agevolazione fiscale non era fruibile nel 2025 dovendo, quindi, assoggettare i premi alla ritenuta del 20%, anche se questi erano di importo inferiore a 300 euro;
  • la ritenuta versata avrebbe potuto essere oggetto di richiesta di rimborso a partire dal 01/01/2026.

La norma nel 2026 e l’interpretazione definitiva

L’art. 45, comma 9, del D.Lgs. 33/2025 ha reso, di fatto, inutile quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, per cui nel 2026:

  • non è possibile esentare alcuna somma erogata a titolo di premio sportivo.
  • non è possibile richiedere rimborsi su ritenute applicate nel 2025;

Conclusione

Per quanto sopra, chiunque voglia corrispondere premi sportivi deve:

  • applicare sempre la ritenuta del 20%;
  • chiunque abbia erogato premi senza l’applicazione della ritenuta del 20% deve regolarizzare la propria posizione
  • non è possibile presentare istanze di rimborso relativamente a ritenute effettuate nell’anno 2025;

Se vuoi conoscere come regolarizzare la tua posizione o vuoi approfondire il tema sui premi sportivi contattaci, il nostro team di esperti è a tua completa disposizione.

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