Spesso ci è stata sottoposta, da parte di Presidenti o Dirigenti sportivi, la seguente domanda:
“Quando premiamo un atleta per un buon risultato, dobbiamo trattenere delle tasse su quella somma o no?”
La domanda è interessante ma non di immediata risposta tenuto conto che, negli ultimi due anni e mezzo il legislatore è intervenuto per ben quattro volte su questo argomento, cambiando le regole, sospendendole, promettendo stabilità e poi facendo marcia indietro. Il risultato è che moltissime associazioni non sanno con certezza come comportarsi quando premiano i propri atleti.
Con questo articolo vogliamo mettere ordine, spiegando in modo semplice:
- quali premi sono soggetti a tassazione e quali no;
- qual è la regola in vigore oggi, nel 2026;
- come si è arrivati a questa situazione
- quali errori evitare nella gestione pratica dei premi, anche di quelli “in natura” come coppe e targhe;
Intanto, al fine di evitare errori, facciamo una piccola precisazione introducendo i concetti di premio, premio contrattualizzato e premi estemporanei o aleatori. Nel linguaggio comune dello sport, si usa la parola “premio” per indicare qualsiasi somma consegnata a un atleta, un tecnico o un dirigente in occasione di un buon risultato. Ma dal punto di vista fiscale questa parola nasconde due situazioni completamente diverse, che vanno trattate in modo diverso.
Premi “contrattualizzati”
Sono le somme che fanno parte di un accordo economico stipulato in anticipo con l’atleta o il tecnico: per esempio un bonus previsto nel contratto di un allenatore per la promozione della squadra, oppure un premio pattuito con un atleta-lavoratore sportivo se la squadra raggiunge una certa posizione in classifica.
In questo caso il premio non è autonomo: è semplicemente una parte della retribuzione contrattuale, e segue le stesse regole fiscali del contratto a cui appartiene (lavoro dipendente, lavoro autonomo o collaborazione coordinata). Non esiste per questi premi nessuna esenzione speciale.
Un aspetto da tenere presente: i volontari sportivi, per definizione di legge, non possono ricevere compensi per la loro attività. Quindi, per loro, i premi “contrattualizzati” semplicemente non possono esistere: possono ricevere solo premi del secondo tipo, quelli aleatori, di cui parliamo subito.
2. I premi “aleatori“ o “estemporanei”
Sono le somme che un atleta riceve in base al risultato ottenuto in una gara, senza che siano state pattuite in anticipo: il classico premio di classifica distribuito ai partecipanti di una manifestazione sportiva. Nessuno le ha promesse prima: dipendono interamente dall’esito imprevedibile della competizione.
Questa è la categoria che interessa la stragrande maggioranza delle ASD e SSD quando premiano i propri tesserati per una vittoria, un piazzamento, una prestazione sportiva. Solo in riferimento a questa tipologia di premi possiamo parlare di regime fiscale speciale
In pratica: se è stato pattuito con un tecnico o un atleta un premio come parte del suo compenso contrattuale, quel premio segue le regole ordinarie del contratto. Se invece viene premiato un un atleta perché ha vinto una gara, senza che nulla fosse stato promesso prima, quel premio segue le regole speciali che vediamo di seguito.
Come siamo arrivati fin qui: una storia piena di incertezza
Per capire perché la situazione è così confusa, ecco una sintesi essenziale del percorso normativo..
2021 — La riforma dello sport. Con il decreto legislativo n. 36/2021 il legislatore ha riscritto le regole del lavoro sportivo, sostituendo la vecchia distinzione tra “professionisti” e “dilettanti” con quella tra “lavoratori sportivi” e “volontari”. In questo contesto è stata introdotta la norma specifica per i premi aleatori dei dilettanti (l’articolo 36, comma 6-quater), che li ha sottoposti alla ritenuta del 20% a titolo d’imposta, senza soglie di esenzione.
2024 — La prima esenzione temporanea. Il Decreto Milleproroghe (D.L. 215/2023, convertito dalla Legge 18/2024) ha introdotto, solo per il periodo dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024, un’esenzione fino a 300 euro per percettore. Era la prima volta che veniva introdotta una soglia di questo tipo.
2025 — L’anno del caos. Qui la vicenda si complica parecchio. Il legislatore aveva inserito in un altro provvedimento (il Testo Unico Versamenti e Riscossione) una norma che sembrava voler rendere stabile e definitiva l’esenzione, ma con un’entrata in vigore rinviata al 2026 (poi ulteriormente slittata al 2027) e con una decorrenza scritta in modo contraddittorio, come se dovesse “riprendere” un’esenzione già scaduta a fine 2024. Il risultato pratico è stato che per tutto il 2025 non è stata applicata nessuna esenzione certa: le associazioni si sono trovate a dover decidere da sole come comportarsi, in un clima di grande incertezza. L’Agenzia delle Entrate ha provato a mettere ordine con una risposta a interpello, prevedendo la ritenuta piena per il 2025 con la possibilità di chiedere il rimborso l’anno successivo per gli importi sotto i 300 euro. Ma pochi mesi dopo, un decreto correttivo ha abrogato del tutto la norma che prometteva la stabilizzazione, facendo venir meno anche la base giuridica per quei rimborsi.
La regola in vigore oggi (2026): la soglia dei 300 euro
Analizziamo la situazione attuale introdotta dall’articolo 9 del Decreto Legge n. 38/2026, convertito con la Legge n. 88/2026. Dal 27 marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2026, per i premi aleatori corrisposti agli atleti che partecipano a manifestazioni sportive dilettantistiche vale questa regola: se nel periodo indicato la somma complessiva dei premi versati da un’associazione allo stesso atleta non supera le 300 euro, non bisogna applicare nessuna ritenuta. Se, invece, la somma complessiva supera le 300 euro, allora l’intero importo (non solo la parte eccedente) viene assoggettato alla ritenuta del 20%.
Attenzione, la soglia di 300 euro non funziona come una franchigia (cioè non si applica la ritenuta solo sulla parte che eccede i 300 euro), ma come un limite “tutto o niente”: appena lo si supera, la ritenuta del 20% si applica sull’intero importo erogato, comprese le somme già versate in precedenza senza ritenuta.
Esempio pratico: una ASD versa a un atleta 280 euro di premi durante l’anno, senza applicare alcuna ritenuta perché sottosoglia. Successivamente lo stesso atleta vince un’altra gara e gli viene corrisposto un ulteriore premio di 50 euro. A questo punto il totale sale a 330 euro, la soglia viene superata, e la ritenuta del 20% va applicata su tutti e 330 gli euro, non solo sui 50 euro eccedenti. Questo significa che l’associazione dovrà recuperare la ritenuta anche sulle somme già versate in precedenza, rivalendosi sull’atleta (la rivalsa è una facoltà, non un obbligo, ma nella pratica è spesso l’unica strada percorribile).
Da quando decorre l’esenzione nel 2026
Ci preme, a questo punto, sottolineare un dettaglio importante: l’esenzione 2026 vale solo dal 27 marzo 2026 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 dicembre 2026. I premi corrisposti tra il 1° gennaio e il 26 marzo 2026 sono stati soggetti alla ritenuta ordinaria del 20%, senza possibilità di applicare l’esenzione retroattivamente. Se un’associazione ha erogato premi nei primi mesi del 2026, quindi, quella parte dell’anno segue ancora la regola ordinaria.
Il dubbio sui tecnici: attenzione se premi anche allenatori e istruttori
Qui c’è un punto delicato che ogni dirigente dovrebbe conoscere. La norma del 2021 che disciplina questi premi (l’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 36/2021) parla espressamente sia di atleti sia di tecnici tesserati nell’area del dilettantismo. L’esenzione del 2024, infatti, era formulata in modo da includere entrambi.
L’articolo 9 del decreto del 2026, invece, nel testo letterale parla solo di somme versate “agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche”. Questo crea un dubbio interpretativo non ancora risolto ufficialmente: i premi versati ai tecnici (allenatori, istruttori, direttori tecnici) beneficiano oggi dell’esenzione, oppure no?
La lettera della norma sembrerebbe escluderli, ma manca un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate su questo punto specifico. Suggerimento pratico e prudenziale: fino a un chiarimento ufficiale, se la tua associazione eroga premi aleatori anche a tecnici, è opportuno valutare con il proprio consulente fiscale se applicare comunque la ritenuta per prudenza, oppure attendere un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate prima di considerarli esenti.
I premi in natura: coppe, targhe, buoni e viaggi
Molte associazioni, soprattutto nello sport giovanile e amatoriale, non premiano gli atleti con denaro ma con oggetti: coppe, targhe, medaglie, materiale sportivo, buoni acquisto, soggiorni o viaggi. È importante sapere che anche questi premi seguono le stesse regole fiscali dei premi in denaro, con una complicazione aggiuntiva: bisogna prima stabilire quanto vale il premio.
Come si calcola il valore
Per legge, il valore da considerare non è quanto ha speso l’associazione per acquistare l’oggetto, ma il suo valore normale, cioè il prezzo che mediamente si pratica sul mercato per un bene o servizio simile, nello stesso periodo e nello stesso luogo. Se, per esempio, un attrezzo sportivo consegnato come premio ha un valore di mercato di 200 euro, è quella la cifra da considerare ai fini della soglia di esenzione, indipendentemente da quanto l’associazione l’abbia effettivamente pagato.
Un problema pratico da non sottovalutare
Se il valore normale del premio supera la soglia di esenzione, la ritenuta del 20% va applicata. Ma qui nasce un problema molto concreto: come si trattiene una ritenuta su un oggetto? L’atleta non riceve denaro da cui l’associazione possa “prelevare” la ritenuta.
In questi casi, l’associazione ha due strade:
- Chiedere all’atleta di versare l’equivalente della ritenuta in denaro (esercitando quella che si chiama “rivalsa”, che è una facoltà, non un obbligo);
- Farsi carico direttamente della ritenuta, senza chiederla all’atleta. Attenzione però: in questo caso la ritenuta versata dall’associazione diventa a sua volta un ulteriore “vantaggio” per l’atleta, generando un meccanismo a catena (tecnicamente chiamato grossing up) che rende il calcolo più complesso e va gestito con l’aiuto di un consulente.
Un’abitudine diffusa ma rischiosa
Nella pratica di molte ASD, i premi in natura di modesto valore — coppe, targhe, piccoli oggetti celebrativi — vengono spesso consegnati senza applicare alcuna ritenuta, dando per scontato che il loro valore sia irrilevante. Questa prassi è rischiosa dal punto di vista fiscale ogni volta che il valore normale del premio supera la soglia di esenzione applicabile. È consigliabile che l’associazione si doti di una procedura semplice per stimare il valore dei premi in natura più significativi (per esempio materiale sportivo, buoni, soggiorni) e verificare se serve applicare la ritenuta.
E l’IVA? Una buona notizia, con un’eccezione
Sul fronte dell’IVA, la situazione per la maggior parte delle associazioni è più semplice di quanto si potrebbe temere. I premi corrisposti da ASD e SSD nell’ambito di competizioni sportive sono, in linea generale, fuori campo IVA. Questo perché manca il presupposto richiesto dalla legge
IVA: non c’è uno scambio di prestazioni tra l’associazione e l’atleta. L’atleta non “vende” nulla all’associazione in cambio del premio: partecipa alla gara per competere, e il premio è solo una conseguenza eventuale ed incerta del risultato.
L’eccezione riguarda i premi contrattualizzati versati a lavoratori sportivi autonomi: in questo caso, poiché il premio fa parte del corrispettivo di una prestazione di lavoro autonomo resa all’associazione, il premio è rilevante ai fini IVA per il lavoratore autonomo che sia soggetto passivo IVA, e va fatturato con l’applicazione dell’imposta.
Chi può beneficiare dell‘esenzione e chi resta escluso
Riassumiamo qui i soggetti coinvolti, perché è uno dei punti dove si commettono più errori nella pratica.
Possono beneficiare dell‘esenzione fino a 300 euro (per il periodo 27 marzo – 31 dicembre 2026):
- gli atleti tesserati nell’area del dilettantismo che ricevono premi aleatori legati a un risultato sportivo.
Situazione dubbia, da trattare con prudenza:
- i tecnici tesserati (allenatori, istruttori, direttori tecnici): la lettera della norma 2026 sembra escluderli dall’esenzione, in attesa di chiarimenti ufficiali.
Restano fuori dall’esenzione e vanno sempre assoggettati alla ritenuta ordinaria del 20% (senza soglia):
- i volontari sportivi non tesserati che eventualmente ricevono un premio aleatorio partecipando a una manifestazione: la norma richiede espressamente lo status di “tesserato”, quindi il volontario non tesserato non può beneficiarne, anche se il premio in sé può comunque essergli corrisposto;
- i premi contrattualizzati di qualsiasi tipo (che seguono sempre il regime ordinario del contratto a cui appartengono, senza soglie di esenzione);
- i premi erogati da soggetti diversi da CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ASD e SSD (per esempio da imprese o società commerciali che organizzano manifestazioni): questi seguono le regole generali ordinarie, con aliquote diverse a seconda che il percettore sia residente
- meno.
Una riflessione finale
Il percorso che abbiamo ripercorso in questo articolo racconta bene le difficoltà che le associazioni sportive dilettantistiche si trovano ad affrontare quando le regole cambiano troppo spesso e senza una direzione chiara. Da un lato, va riconosciuto che il legislatore ha mostrato attenzione verso l’esigenza, molto sentita nel mondo dilettantistico, di non tassare in modo identico un premio di poche decine di euro e un premio di importo consistente. Dall’altro lato, il modo in cui questa attenzione si è tradotta in norme — esenzioni temporanee, promesse di stabilizzazione poi cancellate, un anno intero (il 2025) trascorso senza alcuna esenzione certa — ha creato più problemi di quanti ne abbia risolti.
Per chi amministra un’associazione, la cosa più importante da fare oggi è applicare correttamente le regole in vigore nel 2026 e restare aggiornati su eventuali novità legislative per il 2027, che al momento non sono ancora note. In caso di dubbi su situazioni specifiche — in particolare sui premi ai tecnici o su premi in natura di valore significativo — il consiglio è di confrontarsi sempre con il proprio commercialista o consulente fiscale di fiducia, evitando di basarsi solo su prassi consolidate che potrebbero non essere più corrette alla luce delle norme più recenti.

