Più volte abbiamo avuto modo di parlare della riforma dello sport e delle implicazioni che la nuova normativa ha determinato per le associazioni e società sportive, nonché per tutti gli operatori del mondo dello sport.

Il tutto nasce dalla volontà del legislatore di effettuare un completo riordino della normativa sullo sport e sul lavoro sportivo, riconoscendo diritti e tutele a quella larga fetta di lavoratori che, fino a prima dell’entrata in vigore della norma, non erano per nulla riconosciuti come tali. Tale volontà è espressamente dichiarata nell’articolo 25 comma 1-bis del D.lgs.36/2021 che, testualmente, recita: “la disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport”.

Oltretutto la norma vuole porre l’attenzione su altri aspetti, certamente non secondari, quali, a mero titolo esemplificativo, l’individuazione della figura del lavoratore sportivo (sia professionista che dilettante), senza alcuna distinzione di genere, e la definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale; la tutela della salute e della sicurezza di quanti svolgono attività sportiva; la disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo.

Tutto questo si è tradotto, in via principale, nell’individuazione e la definizione delle figure professionali inquadrabili nell’area del lavoro sportivo che, ricordiamo, sono l’atleta, il direttore di gara, il direttore sportivo, i tecnici, il preparatore atletico e tutti gli altri soggetti che svolgono mansioni che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni sportive e discipline associate, sono indicate come necessarie per lo svolgimento delle varie discipline sportive (cosiddetto mansionario, elenco approvato con decreto ministeriale e detenuto presso il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri) . È bene ricordare, inoltre, che colui che svolge mansioni amministrativo-gestionali non rientra nel novero del lavoratore sportivo ma ad esso, il legislatore, riserva comunque le stesse agevolazioni di cui gode quest’ultimo.

La norma, dunque, è abbastanza chiara nell’individuare le figure che rientrano nella definizione del lavoro sportivo tralasciando, invece, coloro che, benché indispensabili per la realizzazione delle attività dell’Associazione o Società Sportiva, non rientrano nelle categorie su menzionate o elencate nel mansionario. Per tali figure si applicherà la disciplina di diritto comune e non spetteranno le agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative dettate per il lavoro sportivo. Sono, altresì, esclusi dalla categoria dei lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni “nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.”

Da quanto su esposto possiamo, nell’ambito del lavoro prestato a favore di entità sportive, individuare le seguenti classificazioni:

  1. lavoro sportivo – per i soggetti qualificabili come lavoratori sportivi;
  2. Amministrativi gestionali (addetti alla segreteria) che fruiscono delle stesse agevolazioni fiscali e contributive;
  3. lavoro comune per gli altri soggetti.

Ci chiediamo, a questo punto, che veste giuridica dare alle tipologie di rapporto di lavoro su indicate?

Ebbene, la risposta ci perviene attraverso lo stesso D.Lgs. 36/2021 che all’art. 25 co.2 stabilisce che l’inquadramento contrattuale potrà riferirsi tanto al lavoro subordinato quanto al lavoro autonomo, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico. Urge evidenziare come il comma 2 dell’art.25 usa la locuzione “ricorrendone i presupposti” volendo, da un lato sottolineare, come la scelta dell’inquadramento giuslavoristico del rapporto di lavoro dipende certamente dalla volontà delle parti ma anche e soprattutto come questa sia legato alle concrete modalità di svolgimento del rapporto. Ciò che conta, ai fini di una corretta qualificazione non è, dunque, il “nomen” del contratto quanto, nella sostanza, il comportamento delle parti nello svolgimento del rapporto di lavoro. Ne discende che una non corretta individuazione della tipologia di contratto di lavoro, rispetto al reale svolgimento dello stesso, potrebbe consentire agli organi ispettivi di riqualificare il rapporto di lavoro con conseguenze importanti in capo all’Associazione o Società sportiva.

Il legislatore, comunque, ai fini di consentire un corretto inquadramento individua (art.27 e 28 del D.Lgs.) delle presunzioni legali in riferimento all’area professionistica o dilettantistica in cui opera il sodalizio sportivo. Più precisamente, l’art. 27 individua il rapporto subordinato come tipologia contrattuale di riferimento per il settore Professionistico mentre, l’art.28 suggerisce la collaborazione coordinata e continuativa forma contrattuale prevalente per il settore dilettantistico.

Le forme contrattuali nel settore professionistico

Nel caso del lavoro professionistico sarà stipulato un contratto di lavoro subordinato, nella forma scritta a pena di nullità, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale. 

Sarà possibile costituire un rapporto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  2. b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
  3. c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Le forme contrattuali nel settore professionistico

Nell’area del dilettantismo, come detto, il legislatore introduce una presunzione legale differente rispetto al professionismo, soprattutto per rendere maggiormente coerente l’instaurazione del rapporto di lavoro con il reale svolgimento dello stesso e le agevolazioni contributive e fiscali nonché rispetto alle realtà operanti in tale area.

Ne deriva che il lavoro sportivo dilettante si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  1. a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  2. b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Ricordiamo, come già anticipato in precedenza, che, in sede di accertamento, sarà sempre possibile la riqualificazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in lavoro subordinato quando, nonostante il rispetto dei limiti e delle condizioni fissate dalla norma, sia riscontrabile la presenza degli elementi fondanti la subordinazione.

In particolare, l’elemento indiziario è rappresentato dal vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che si manifesti in ordini specifici e nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo sulle prestazioni. Rilevano, altresì, ulteriori indicatori quali la continuità, l’osservanza di un orario, la previsione di una retribuzione fissa o l’assenza di rischio economico in capo al lavoratore.

Il professionista sportivo con partita Iva

Oltre le due fattispecie su indicate (lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa) il legislatore riconosce anche la possibilità di istituire un rapporto di lavoro autonomo con soggetti titolari di partita IVA. Ci si riferisce, in questi casi, a coloro che svolgono l’attività sportiva ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR (D.P.R. 917/86), il quale considera reddito di lavoro autonomo quello che deriva “dall’esercizio di arti e professioni ovvero esercizio abituale, anche se non esclusivo, di un’attività diversa da quella di impresa”. 

Gli elementi che identificano l’attività di lavoro autonomo sono: 

  1. autonomia: organizzazione propria attività con assenza del vincolo di subordinazione; 
  2. abitualità: svolgimento dell’attività con regolarità, sistematicità e ripetitività al fine del conseguimento di uno scopo (professionalità); 
  3. natura non commerciale: caratteristica che differenzia i redditi di lavoro autonomo da quelli d’impresa. 

 Al “professionista sportivo” il legislatore riconosce le medesime agevolazioni fiscali e previdenziali del collaboratore coordinato e continuativo.

L’apprendistato

Altra modalità in cui può essere instaurato il rapporto di lavoro sportivo è quello dell’apprendistato ossia un contratto di lavoro che contempla in sé con duplice obiettivo: formazione e occupazione. Con il contratto di apprendistato, infatti, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all’apprendista non solo la retribuzione, ma anche gli insegnamenti necessari per conseguire un titolo di studio, oppure professionalità e competenze specifiche di un mestiere, oppure le competenze necessarie al conseguimento di un titolo di studio a livello universitario o di alta formazione.

In questo caso il legislatore mira a favorire il lavoro dei giovani consentendo alle società professionistiche e ai sodalizi dilettantistici di assumere giovani atleti con contratto di apprendistato “allo scopo di garantire una crescita non solo sportiva, ma anche culturale e educativa, e una preparazione professionale che favorisca l’accesso all’attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva”. Viene quasi del tutto ripresa la normativa specifica contenuta nel D.Lgs 81/2015, il cosiddetto Jobs act, con la differenza che, in ambito sportivo, il contratto di apprendistato non si intende a tempo indeterminato ma a termine, in quanto esso si considera risolto al termine del periodo di apprendistato. Altra peculiarità è quella che, nell’ipotesi in cui il lavoratore apprendista, successivamente alla scadenza e senza soluzione di continuità, stipuli un contratto di lavoro con un diverso sodalizio sportivo, questo avrà l’obbligo di riconoscere al sodalizio presso il quale l’atleta aveva svolto attività sportiva in apprendistato, il premio di formazione tecnica.

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