I lavoratori sportivi

Con la riforma introdotta con l’emanazione del D.Lgs 36/2021 vengono individuate le figure inquadrabili come “lavoratori sportivi”. Esse sono: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara. Tali figure svolgono attività sportiva verso corrispettivo a favore di soggetti dell’ordinamento sportivo (federazioni, enti di promozione, associazioni e società sportive, CONI, CIP, Sport e salute S.p.A., etc.).  

Accanto ad essi sono qualificabili come lavoratori sportivi anche gli altri soggetti che, dietro compenso, svolgono particolari mansioni qualificate dai regolamenti tecnici come necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva ed espressamente individuate ed aggiornate annualmente mediante appositi decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri. 

Non sono qualificabili come lavoratori sportivi i soggetti che svolgono mansioni amministrativo-gestionali (anche se ad essi si possono estendere le agevolazioni contributive e fiscali proprie dei lavoratori dello sport) ed i professionisti abilitati in albi esterni all’ordinamento sportivo (medici, fisioterapisti, psicologi, maestri di sci, istruttori di vela, ecc.). 

L’instaurazione del rapporto di lavoro può avvenire secondo tre diverse forme contrattuali:  

  • Contratto di lavoro subordinato;  
  • Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 409 c.p.c. 
  • Contratto di lavoro autonomo;  

Per agevolare il corretto inquadramento dei lavoratori sportivi, la riforma ha introdotto due particolari presunzioni legali secondo le quali: per gli atleti del settore professionistico, il rapporto di lavoro subordinato risulta essere l’inquadramento naturale mentre, per l’area del dilettantismo, lo schema di riferimento è la collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co sportiva).

Figure amministrativo-gestionali e altri collaboratori

Come già anticipato, le figure amministrativo-gestionali (ad esempio la segretaria di un club sportivo) non sono in senso stretto lavoratori sportivi le figure che svolgono mansioni amministrativo-gestionali ma ad essi, in via eccezionale si applicano le agevolazioni fiscali e previdenziali previste per i rapporti nell’area del dilettantismo. 

Lavoro subordinato sportivo

Il lavoro subordinato è la forma contrattuale naturale prevista per gli atleti del settore professionistico. Esso resta caratterizzato dagli elementi classici:  

  • etero-direzione (poteri organizzativi e disciplinari dell’ente sportivo);  
  • inserimento stabile nell’organizzazione (squadra, staff, calendario allenamenti e gare);  
  • continuità della prestazione;  
  • retribuzione fissa o prevalente;
  • pur nell’ambito di una disciplina speciale che, tra l’altro, esclude l’applicazione di molte regole comuni sul licenziamento, sulle mansioni e sui trasferimenti. 

Agli sportivi subordinati vengono, inoltre, estese le prestazioni di tutela sociale come la malattia, la maternità, gli assegni familiari e la NASpI.

Collaborazioni coordinate e continuative sportive

Di contro, nell’area del dilettantismo la forma contrattuale prevista è la collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), che si caratterizza per:  

  • assenza di vincolo di subordinazione stretto;  
  • inserimento funzionale e continuativo nell’attività dell’ente (allenamenti programmati, tornei, corsi);  
  • coordinamento con l’organizzazione del sodalizio (orari, programmi, piani di allenamento), pur con margini di autonomia;  
  • compenso periodico. 

Le collaborazioni sportive, purché riferite a lavoratori sportivi (atleti, tecnici, altri tesserati con mansioni tecniche), usufruiscono di regimi speciali sia dal punto di vista fiscale che contributivo.

Lavoro autonomo sportivo

 Il lavoratore sportivo può anche essere inquadrato anche come lavoro quando:  

  • organizza la propria attività con ampio margine di autonomia;  
  • sopporta un rischio economico (costi propri, retribuzione collegata al numero di corsi o clienti);  
  • non è stabilmente inserito come collaboratore continuativo di un unico ente sportivo.

In questo caso il lavoratore necessita di partita iva propria e fattura direttamente all’organizzazione sportiva per cui presta la propria attività. 

Corretto inquadramento e adempimenti conseguenziali

Da quanto detto in precedenza le Asd e SSD che volessero avvalersi di prestazioni di lavoro sportivo devono inquadrare correttamente tali figure valutando attentamente:  

  • se la mansione rientra nella nozione di lavoratore sportivo;  
  • individuare, in base alle modalità concrete di svolgimento, se si tratta di lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa o lavoro autonomo.

Il rischio è quello di vedersi riqualificato il rapporto di lavoro come lavoro subordinato senza poter usufruire delle agevolazioni previste dalla particolare normativa per lo sport.

Non correre rischi inutili, i rischi e gli oneri che derivano da una errata qualificazione dei rapporti di lavoro sportivo, il mancato rispetto degli adempimenti, dei limiti previsti e dal mancato pagamento di contributi ed oneri fiscali potrebbe comportare le irrogazioni di sanzioni pesanti e difficili da sostenere. 

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