Premessa
La circolare INPS n. 127 del 22 settembre 2025 (ed il successivo messaggio 3185 del 24 ottobre con il quale vengono corretti alcune descrizioni circa la decodifica di codici qualifica) fornisce chiarimenti e istruzioni sulle nuove regole previdenziali relative ai lavoratori sportivi, introdotte dai decreti legislativi n. 36/2021 e n. 163/2022. Le novità riguardano sia il settore sportivo professionistico sia quello dilettantistico e sono in vigore dal 1° luglio 2023. L’obiettivo della riforma, ricordiamo, è quello di assicurare una tutela previdenziale uniforme, superando le precedenti differenze tra professionisti e dilettanti e, contestualmente, assicurare la sostenibilità del sistema previdenziale sportivo.

Le principali novità della riforma

  1. Nuova definizione di lavoratore sportivo

In via preventiva, è bene ricordare che la riforma ha introdotto la figura unica di “lavoratore sportivo”, comprendendo in tale categoria atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara e ogni altro tesserato che svolga attività sportiva verso corrispettivo, senza più distinzione tra settore professionistico e dilettantistico (restano esclusi, da tale definizione, gli amministrativi gestionali pur godendo delle agevolazioni contributive introdotte dal D.Lgs 36/2021). Le associazioni Sportive e le SSD possono avvalersi dei lavoratori dello sport stipulando appositi contratti, nella forma del lavoro subordinato o della collaborazione coordinata e continuativa, lasciando la possibilità, altresì, di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. La circolare in commento affronta la questione della gestione previdenziale per i lavoratori subordinati, sia dilettanti che professionisti. I collaboratori Co.Co.Co. del settore dilettantistico e gli autonomi hanno l’obbligo, invece, di iscrizione e relativo versamento all’interno della Gestione Separata Inps.

  1. Nuovo Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP)

Con riguardo ai lavoratori sportivi subordinati (articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021, come modificato dal decreto legislativo n. 163/2022) il Fondo Pensione Sportivi Professionisti cambia denominazione in Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP) ed estende la propria tutela anche ai lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico e, in alcuni casi, ai lavoratori autonomi. La circolare Inps illustra con chiarezza il regime previdenziale applicabile in tal caso facendo riferimento all’anzianità di iscrizione al suddetto fondo ed individua i seguenti trattamenti pensionistici:

– pensione di vecchiaia anticipata (lavoratori già iscritti al FPSP al 31 dicembre 1995);

– pensione di vecchiaia (cfr. l’art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011);

– pensione anticipata (cfr. l’art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201/2011);

– assegno ordinario di invalidità;

– pensione di inabilità;

– pensione ai superstiti;

– pensione supplementare;

– supplemento di pensione.

  1. Nuovi requisiti per la pensione

Come è possibile evincere dal superiore elenco sulla base dell’anzianità contributiva (ante o post 1995) si applicano regole diverse per la maturazione dei requisiti pensionistici, con particolare attenzione ai periodi di contribuzione, alle modalità di calcolo e ai nuovi massimali previsti per la retribuzione pensionabile. A tal proposito la circolare INPS precisa che l’annualità contributiva si consegue con 260 contributi giornalieri annui su 312 giorni convenzionali e che, ai fini dell’arco temporale necessario per conseguire il trattamento pensionistico (data del primo contributo versato e accreditato fino alla concorrenza della pensione), sono necessari almeno 20 di contribuzione al FPSP. Per i soggetti che abbiano già maturato accrediti contributi alla data del 31/12/1995 la fonte normativa di riferimento è la circolare 17/2019 che al paragrafo 7 specifica:

Dal 1° gennaio 2012, anche per le prestazioni pensionistiche erogate dal fondo, la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto che, relativamente alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità sia calcolata secondo il sistema contributivo. Ne consegue che la pensione è calcolata nel seguente modo:

  1. a) per gli assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, la pensione è calcolata:
  • per la quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 2011, secondo il metodo di calcolo retributivo (Quota A + Quota B): media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere percepite nell’arco della vita lavorativa, rivalutate ed entro il limite del massimale giornaliero previsto per i periodi fino al 31.12.1992, per la Quota A; media delle migliori 2.080 retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione, rivalutate ed entro il limite del massimale giornaliero previsto con riferimento ai periodi compresi tra il 1.1.1993 ed il 31.12.2011, per la Quota B; 
  • per la quota relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal 2012, con il metodo contributivo (Quota C) ovvero in base ai contributi versati e accreditati dal 1° gennaio 2012 fino alla decorrenza della pensione;
  1. b) per gli assicurati con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, la pensione è calcolata: 
  • per la quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 1995, secondo il metodo di calcolo retributivo (Quota A + Quota B), come indicato al precedente punto a), tenuto conto che la Quota B è riferita ai periodi compresi tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995;
  • per la quota relativa alle anzianità contributive accreditate a partire dal 1996, con il metodo contributivo (Quota C) ovvero in base ai contributi versati e accreditati dal 1° gennaio 1996 fino alla decorrenza della pensione.

Per i soggetti, invece, iscritti dopo il 01/01/1996 (sportivi professionisti anteriforma e lavoratori iscritti dal 01/07/2023) il diritto e l’importo della pensione annua sono determinati secondo le regole del sistema contributivo. 

La circolare sottolinea altresì che, ai fini del raggiungimento del requisito dei 20 anni concorrono sia la contribuzione figurativa per servizio militare nonché quella per maternità accreditata al medesimo Fondo e che viene ad applicarsi, anche agli sportivi la normativa, riguardante gli incrementi della speranza di vita per il raggiungimento del requisito contributivo come previsto dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, c.125 lett. C) e fermo restante il blocco per il biennio 2025/2026.

Particolarmente interessante è la precisazione circa il riconoscimento dei periodi assicurativi maturati in stati Ue ed extra Ue con i quali sono stati stipulati convenzioni bilaterali. Tale norma assicura il riconoscimento ed il perfezionamento del periodo contributivo di quei lavoratori che abbiano avuto esperienze lavorative, sempre in ambito sportivo, all’estero. Tali periodi devono essere, comunque, debitamente certificati dalle Istituzione estere.

Ai lavoratori sportivi può infine essere riconosciuta la pensione di vecchia e contributiva anticipata per la quale la stessa circolare evidenzia i requisiti per i quali, in calce al presente articolo, sono riportate apposite tabelle ed esempi.

  1. Altre prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo

Con riferimento ad altre prestazioni previste dal Fondo la circolare demanda alle indicazioni fornite dalla circolare 17/2019 che brevemente riepiloghiamo ma a cui demandiamo per maggiori approfondimenti.

Assegno ordinario di invalidità 

Per ottenere l’assegno sono richiesti i seguenti requisiti:

–  riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

 – 1300 contributi giornalieri (cinque anni di anzianità contributiva ed assicurativa), di cui almeno 780 contributi giornalieri (tre anni di anzianità assicurativa e contributiva) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

L’assegno decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti sia i requisiti sanitari sia i requisiti amministrativi richiesti, ovvero dal 1° giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del relativo diritto. L’assegno può essere confermato a seguito di domanda presentata dall’interessato entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno di invalidità è confermato in via definitiva, ferma restando la facoltà di revisione.  L’assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età pensionabile prevista per l’assicurazione generale obbligatoria ed in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

Pensione di inabilità

La pensione ordinaria di inabilità è una prestazione economica erogata in favore dei lavoratori iscritti al fondo per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La pensione di inabilità è concessa in presenza dei seguenti requisiti:

– assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

 – 1300 contributi giornalieri (cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva), di cui almeno 780 contributi giornalieri (tre anni di anzianità assicurativa e contributiva) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

 È richiesto inoltre che ricorrano le seguenti condizioni: 

–  cessazione di qualsiasi attività lavorativa;

–  rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione;

–  cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli, dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali.

La pensione d’inabilità è reversibile ed è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa.

Pensione ai superstiti  

L’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 ha disposto l’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, vigente nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria, a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime.

Con riferimento ai superstiti di assicurati o pensionati iscritti presso il FPSP, si rinvia alle linee guida ed istruzioni operative fornite con la circolare n. 185/2015.

Ratei di pensione maturati e non riscossi (RMNR)

Con la definizione “ratei di pensione maturati e non riscossi” si intendono tutte le competenze maturate e non percepite a titolo di pensione dal dante causa all’atto del decesso.

L’articolo 90, comma 4, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, prevede che “le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite, in mancanza di esso al tutore dei figli minori; in mancanza anche di figli, agli eredi legittimi o testamentari”.

Dette somme entrano nell’asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi secondo la disciplina comune di diritto civile.

Qualora vi siano più eredi, ognuno di essi può formulare autonoma richiesta di liquidazione delle rate di pensione maturate e non riscosse o delegare uno degli eredi a riscuotere anche la propria quota.

 

 Pensioni supplementari 

 L’iscritto al FPSP, che sia titolare di una pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’assicurazione generale obbligatoria, in presenza di contribuzione versata e accreditata in qualità di sportivo professionista non sufficiente ai fini del riconoscimento di una autonoma prestazione a carico del fondo medesimo, ha diritto, a domanda, alla pensione supplementare in presenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 5 della legge n. 1338/1962. Tale normativa è applicabile in virtù del richiamo espresso alle norme dell’AGO contenuto nell’articolo 1 del D.P.R. n. 1420/1971 e nell’articolo 7 del D.lgs n. 182/1997, nonché nell’articolo 16 della citata Convenzione del 3 dicembre 1973.

Il trattamento spetta anche ai titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (cfr. in merito l’articolo 15 della Convenzione del 3 dicembre 1973 e la sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2002, n. 198). 

Supplemento di pensione 

Il supplemento di pensione a carico del FPSP è un incremento del trattamento liquidato, a domanda, sulla base di contribuzione relativa a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. La contribuzione utilizzabile ai fini della liquidazione del supplemento può essere versata sia al FPSP sia al FPLD dell’Istituto (cfr. la Convenzione del 3 dicembre 1973). 

I contributi versati successivamente alla data di decorrenza di un supplemento danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi.

Il supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché siano perfezionati i requisiti richiesti.

Il supplemento di pensione può essere richiesto nei seguenti casi:

–   dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;

–  per una sola volta, dopo due anni, se si è compiuta l’età pensionabile (vecchiaia anticipata per gli sportivi professionisti nel caso degli iscritti al FPSP), dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento (articolo 7, commi 4-5-6, della legge n. 155/1981).

 I supplementi liquidati ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo vengono assorbiti dall’integrazione al trattamento minimo e, nel caso di parziale assorbimento, al pensionato viene corrisposta l’eccedenza.

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